La regolamentazione relativa a FSBA può essere rappresentata distinguendo due fasi; una prima fase cd. “istitutiva” (connessa all’art. 3, l. 92/2012) e una fase cd. “a regime” (regolata all’art. 27, d.lgs. 148/2015).
La fase istitutiva
Mediante l’art. 3, della l. 92/2012, è stata stabilita la facoltà per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di istituire, mediante accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, fondi di solidarietà bilaterali (anche “FSB”) per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Mediante gli accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 le parti sociali dell’artigianato hanno istituito FSBA e hanno fissato ambito di applicazione, contribuzione e prestazioni, nell’ambito degli spazi di autonomia lasciati dalla norma di legge. In data 26 marzo 2014 FSBA è stato costituito nella forma di associazione ex art. 18 e ss. Con DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 gennaio 2015 sono stati stabiliti i criteri di professionalità e onorabilità degli amministratori e FSBA è statoautorizzato all’esercizio.
La fase a regime
Mediante il d.lgs. 148/2015 è stata riordinata la complessiva disciplina in materia di sostegno al reddito nelle fasi di alternanza lavoro – non lavoro, in costanza di rapporto. Mediante il titolo I del d.lgs. 148/2015 sono state riordinate le regole in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Nel titolo secondo del d.lgs. 148/2015, invece, è stata ridisegnata, pur ispirata alle medesime finalità, la disciplina degli FSB. L’art. 27 del d.lgs. 148/2015 da un lato ha cristallizzato la facoltà di istituire FSBA alternativi in settori diversi da quelli (artigianato e agenzie di somministrazione) in cui fossero già costituiti ai sensi della l. 92/2012 e, dall’altro, ha ridisegnato ladisciplina a questi applicabile. Mediante accordo interconfederale del 10 dicembre 2015 (con nota di accompagnamento dell’11 gennaio 2016) le organizzazioni istitutive hanno adeguato, nell’ambito delle facoltà e dei limiti stabiliti dalla legge, la regolamentazione di FSBA. I contenuti dell’accordo interconfederale, in sintesi, sono i seguenti (i) è definito l’ambito di applicazione di FSBA con riferimento alle imprese artigiane, anche con meno di 6 dipendenti, e a enti o associazioni riferibili alle organizzazioni istitutive; (ii) l’erogazione delle prestazioni di assegno ordinario (art. 30, d.lgs. 148/2015) e di assegno di solidarietà (ex art. 31, d.lgs. 148/2015) e le rispettive durate;(iii) la causali di intervento ai fini dell’erogazione delle prestazioni (iv) l’aliquota contributiva di 0.60 della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; (v) modalità di raccolta della contribuzione mediante modello F24 e (vi) le modalità di erogazione della prestazione mediante il sistema di bilateralità esistente. In considerazione dell’introduzione delle nuove aliquote contributive per FSBA mediante accordo interconfederale del 18 gennaio 2016 le organizzazioni istitutive hanno ridisegnato la complessiva aliquota contributiva alla bilateralità artigiana distinguendo le ipotesi di imprese vincolate a FSBA e al sistema bilaterale e imprese vincolate al solo FSBA. Con il DM 26 aprile 2016 FSBA è stato autorizzato a svolgere le relative funzioni istituzionali, essendosi conformato a quanto definito in materia di criteri di professionalità e onorabilità degli amministratori, dell’obbligo di sostenibilità finanziaria, dei criteri e dei requisiti per la contabilità, delle regole per il monitoraggio sulle prestazioni. In data 7 luglio 2016 è stato emanato il nuovo regolamento di FSBA. In detto regolamento era stabilito che le prestazioni sarebbero state erogate alle seguenti condizioni: (i) regolare contribuzione a FSBA da parte dell’azienda dal 1° gennaio 2016; (ii) anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione (giorni di calendario); (iii) verbale di accordo sindacale. In assenza delle condizioni previste nei punti (ii) e (iii) la domanda di prestazioni sarebbe stata rigettata da FSBA, mentre in caso di omissione o ritardo nei versamenti la liquidazione delle prestazioni sarebbe stata sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale o del lavoratore. Lo statuto di FSBA è stato ulteriormente adeguato in data 28 aprile 2017. Con le note del Ministero del lavoro n. 8178 del 11 aprile 2016 e n. 14241 del 9 ottobre 2017 è stato approvato definitivamente l’ambito di applicazione di FSBA. Tali indicazioni sono state recepite mediante accordo interconfederale del 7 febbraio 2018.
Il regolamento di FSBA è stato ulteriormente modificato in data 30 aprile 2019.
È stato stabilito che le prestazioni siano erogate alle seguenti condizioni (i) regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti; (ii) anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione (giorni di calendario); (iii) verbale di accordo sindacale. In assenza delle condizioni previste nei punti (ii) e (iii) appena menzionati, la domanda di prestazioni viene rigettata da FSBA; nel caso di omissione o ritardo nei versamenti contributivi, la liquidazione delle prestazioni viene sospesa sino alla regolarizzazione della posizione contributiva.