L’Agenzia delle Dogane consente alle imprese di autotrasporto di chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 5 o superiore.
Occorre il possesso di specifici requisiti tecnico-professionali.
Al fine di dimostrare l’avvenuto acquisto del gasolio rilevano:
- La descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
- Le informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, la data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.
L’importo del rimborso è confermato in € 214,18 per 1.000 litri di prodotto e, per l’utilizzo in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.
Il Recupero dioende sempre dalle tempistiche dei trimestri annuali, e dalla conferma della presenza dei fondi di rimborso. Contattaci e scopri di più sul recupero Accise.