Servizi agli autotrasportatori

è il servizio che ti consente di ottenere controllo della flotta anche in condizioni di rischio vertenza per  la discontinuità oraria 48 ore o il recupero costi carburante

SERVIZI > AVVIO D’IMPRESA

Servizi agli Autotrasportatori

Ti consente di tutelarti in caso di false vertenze per la discontinuità oraria di 48 ore settimanali, per il recupero del costo Accise del carburante e per le pratiche doganali

CLAAI può tutelarti dalle false Vertenze?
Discontinuità Oraria

Con lo scopo di ottenere più profitti gli autotrasportatori potrebbero truffare il CD di registrazione della percorrenza oraria, falsando l’effettiva tempistica di percorrenza. A carico del datore di lavoro che faccia praticare alle proprie maestranze un regime di orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali viene configurato un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa d’importo da € 25,00 a € 154,00, pari a € 50,00 calcolato in misura ridotta, CLAAI può aiutarti ricordando che, ai sensi dell’art 11 CCNL trasporti spedizione e logistica che “in forza del successivo articolo 11 bis, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3 super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta di cui all’art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione di regolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.

Recupero ACCISE

L’Agenzia delle Dogane consente alle imprese di autotrasporto di chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 5 o superiore.
Occorre il possesso di specifici requisiti tecnico-professionali.

Al fine di dimostrare l’avvenuto acquisto del gasolio rilevano:

  • La descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
  • Le informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
  • nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, la data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.

L’importo del rimborso è confermato in € 214,18 per 1.000 litri di prodotto e, per l’utilizzo in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Il Recupero dioende sempre dalle tempistiche dei trimestri annuali, e dalla conferma della presenza dei fondi di rimborso. Contattaci e scopri di più sul recupero Accise.

Richiedi il Servizio

Compila la domanda online con i dati richiesti, verrai contattato da uno specialista in poco tempo e potrai iniziare e sviluppare le tue idee.